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D.P.R. 06/06/2001 n. 380DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R». L’entrata in vigore è stata prorogata prima al 30/06/2002 dal D.L. 23/11/2001 n. 411 art. 5-bis, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30/06/2003 dal D.L. 20/06/2002 n. 122 art. 2, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 01/01/2004 dal D.L. 24/06/2003 n. 147 art. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 01/01/2005 dal D.L. 24/12/2003 n. 355 art. 14. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; -Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400; -Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999 n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000 n. 340; -Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999 n. 50; -Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, allegato 1 n. 105 e n. 112-quinquies; -Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191; -Vista la legge 24 novembre 2000 n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52; -Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni; - Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia; -Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni; -Vista la legge 28 gennaio 1977 n. 10, e successive modificazioni; -Vista la legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; -Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94; - Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490; -Visto il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni; -Vista la legge 5 novembre 1971 n. 1086, e successive modificazioni; -Vista la legge 2 febbraio 1974 n. 64, e successive modificazioni; -Vista la legge 9 gennaio 1989 n. 13, e successive modificazioni; -Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni; -Vista la legge 5 marzo 1990 n. 46, e successive modificazioni; - Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; -Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; - Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001; -Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali; emana il seguente decreto: Parte I - Attività edilizia TITOLO Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Articolo 1 (L) - Ambito di applicazione. 1. Il presente testo unico contiene i princìpi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. Articolo 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali. 1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei princìpi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai princìpi medesimi. 4. I comuni, nell'Ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Articolo 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi. (legge 5 agosto 1978 n. 457, art. 31). 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologi ci, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'Ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urba- nistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490. Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003 n. 16). Articolo 4 (L) - Regolamenti edilizi comunali. (legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. Articolo 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia. (decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) 1. Le amministrazioni comunali, nell'Ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;
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